A.Ma.R.A.M. APS informa
Roma, ottobre 2025 – Con la Raccomandazione n. 1/2025, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità interviene su un tema cruciale per l’inclusione scolastica: l’accesso dei professionisti sanitari esterni nelle classi per supportare alunni con disabilità.
Il documento nasce a seguito della segnalazione di un genitore il cui figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico, aveva dovuto interrompere la terapia scolastica a causa della mancata “autorizzazione” da parte di tutti i genitori della classe.
Una prassi illegittima
Il Garante ha stabilito che la richiesta del consenso di tutti i genitori degli alunni per consentire l’ingresso in classe di terapisti o specialisti sanitari è in contrasto con i principi costituzionali e internazionali che tutelano i diritti delle persone con disabilità.
Tale prassi costituisce un ostacolo ingiustificato al diritto allo studio e al diritto alla salute, entrambi riconosciuti come diritti fondamentali e prevalenti rispetto ad altri interessi.
L’autorizzazione spetta solo al Dirigente Scolastico
L’Autorità raccomanda che l’unico soggetto competente ad autorizzare l’accesso in classe dei professionisti sanitari sia il Dirigente Scolastico, previa comunicazione ai docenti e ai genitori della classe.
Lo specialista deve impegnarsi a rispettare la privacy, a non interagire con gli altri alunni e a operare sempre in presenza del docente di riferimento.
Chiarezza sui limiti e sulla privacy
Il Garante chiarisce che l’ingresso di uno specialista finalizzato all’attuazione del piano terapeutico individuale non comporta alcuna violazione della riservatezza degli altri studenti, nemmeno minorenni.
L’attività dell’esperto è rivolta esclusivamente all’alunno interessato e si svolge sotto la supervisione del docente, senza interferenze nella sfera privata degli altri.
Rimozione di barriere burocratiche e culturali
La Raccomandazione invita le scuole a modificare i regolamenti d’istituto che prevedano procedure differenti o richiedano ulteriori adempimenti, come la presentazione del casellario giudiziale o dei carichi pendenti da parte del terapista.
Secondo il Garante, tali richieste rappresentano un “immotivato aggravamento burocratico”, poiché il personale sanitario è già soggetto a controlli da parte del Servizio Sanitario Nazionale o di strutture accreditate.
Tutela della continuità terapeutica
La richiesta del consenso collettivo ha spesso determinato interruzioni dei percorsi terapeutici, con gravi conseguenze per il benessere e lo sviluppo dell’alunno.
Il Garante definisce questa prassi una “barriera culturale” che va rimossa, poiché l’inclusione scolastica non può essere condizionata da decisioni di soggetti estranei al percorso educativo e sanitario dell’alunno con disabilità.
Uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale
L’Autorità invita infine le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a diffondere e adottare la Raccomandazione n. 1/2025, al fine di garantire uniformità di comportamento e tutela effettiva dei diritti su tutto il territorio nazionale.
In sinesi, la Raccomandazione del Garante Disabilità rappresenta un passo importante verso una scuola più inclusiva e rispettosa dei diritti delle persone con disabilità, eliminando ostacoli burocratici e riaffermando che la salute e lo studio degli alunni non possono dipendere dal consenso di terzi.
Fonte: Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, Raccomandazione n. 1/2025

