Bari, 15 luglio 2025 – In una sentenza che riafferma con forza la tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, ha respinto il reclamo presentato dalla Regione Puglia contro un’ordinanza cautelare che imponeva l’erogazione di assistenza completa in Lingua Italiana dei Segni (LIS) per uno studente affetto da sindrome di Charge. Questa decisione rappresenta una seconda vittoria legale per la famiglia dello studente, confermando che il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è un atto vincolante e che i vincoli di bilancio non possono comprimere i diritti incomprimibili allo studio e all’inclusione.
Il Caso: Omesso Riconoscimento delle Ore LIS Necessarie La vicenda riguarda il giovane OMISSIS, studente iscritto al primo anno della scuola secondaria di II grado presso l’Istituto Tecnico Statale “Genco” di Altamura. Affetto dalla “sindrome di Charge”, OMISSIS presenta una grave ipoacusia bilaterale e ritardo psicomotorio, rendendo la comunicazione possibile esclusivamente tramite LIS. Il suo PEI, redatto dall’istituto di provenienza, aveva chiaramente indicato la necessità di un assistente LIS per tutte le 32 ore settimanali di lezione.
Tuttavia, la Città Metropolitana di Bari, in qualità di ente esecutore del servizio per conto della Regione Puglia, aveva inizialmente concesso solo 12 ore di assistenza, motivando il taglio con la necessità di rispettare i limiti di risorse trasferite dalla Regione. Di fronte a questa riduzione, i genitori di OMISSIS hanno proposto ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c. e legge n. 67/2006) per ottenere il pieno riconoscimento del diritto del figlio.
La Prima Vittoria e il Reclamo Il Giudice designato aveva accolto il ricorso con ordinanza del 03.01.2025, riconoscendo la fondatezza del diritto e l’urgenza di evitare che lo studente iniziasse l’anno scolastico senza potersi pienamente integrare. L’ordinanza aveva sottolineato come la modifica o il mancato rispetto delle prescrizioni del PEI da parte dell’ente locale costituisse una forma di discriminazione indiretta (ai sensi dell’art. 3 della legge n. 67/2006), censurabile in sede giudiziaria in quanto in contrasto con l’incomprimibile diritto allo studio. Il primo giudice aveva anche ordinato agli enti resistenti di dare esecuzione al PEI, individuando le risorse necessarie, data l’assenza di prove sull’impossibilità di reperirle.
Contro tale ordinanza, la Regione Puglia ha proposto reclamo, supportata dalla Città Metropolitana di Bari, sollevando diverse obiezioni:
1. Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (G.O.): Sostenendo che la controversia ricadesse nella giurisdizione del Giudice Amministrativo (G.A.), in quanto si trattava di un servizio discrezionale degli enti locali non assimilabile al sostegno scolastico statale.
2. Carattere non vincolante del PEI: Affermando che il PEI avesse valore di mera “proposta”, suscettibile di essere disattesa in virtù dei vincoli di bilancio e che la “condivisione” delle ore prevista dal DM 153/2023 implicasse una negoziazione con l’ente competente.
3. Onere della prova: Lamentando che il primo Giudice avesse invertito l’onere della prova, chiedendo alla Regione di dimostrare l’impossibilità di reperire risorse aggiuntive, anziché ai ricorrenti di dimostrarne la possibilità.
4. Danno erariale: Paventando un “ingente danno erariale” e il rischio di dover tagliare altri servizi sociali in caso di accoglimento della domanda.
Le Motivazioni del Tribunale: Un PEI Vincolante e un Diritto Incomprimibile
Il Tribunale di Bari ha rigettato integralmente il reclamo della Regione Puglia, confermando l’ordinanza di primo grado e rafforzando principi giuridici consolidati:
• Giurisdizione del Giudice Ordinario: Il Collegio ha ribadito la pacifica giurisdizione del G.O. in materia di sostegno e assistenza scolastica alle persone diversamente abili. Il PEI, una volta redatto, segna lo spartiacque tra la fase di esercizio del potere pubblicistico (di competenza del G.A.) e la fase successiva, in cui si configura il pieno diritto soggettivo della persona disabile all’effettiva attuazione del piano, con conseguente giurisdizione del G.O.. Il mancato rispetto del PEI, inoltre, configura una condotta discriminatoria indiretta ai sensi della legge n. 67/2006 e dell’art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, che radica inequivocabilmente la giurisdizione ordinaria. La scissione tra sostegno didattico e assistenza alla comunicazione, proposta dalla Regione, non coglie nel segno, poiché l’assistenza alla comunicazione è un prerequisito indispensabile per garantire il sostegno didattico.
• Carattere Vincolante del PEI: Il Tribunale ha categoricamente smentito l’idea che il PEI sia una mera “proposta”. Pur riconoscendo l’uso del termine “proposta” nel d.lgs. n. 66/2017, il Collegio ha chiarito che tale dicitura si riferisce a una vera e propria deliberazione di un organo tecnico (il GLO), qualificata così solo per distinguerla dal successivo atto amministrativo di erogazione. Il GLO, data la sua composizione multidisciplinare, è l’unico organo deputato a individuare le migliori soluzioni per l’inclusione dello studente, e le sue determinazioni non possono essere incise o ridotte discrezionalmente dagli enti amministrativi per ragioni di merito o di bilancio. Anche la “condivisione” delle ore, prevista per il PEI, non implica un accordo negoziale, ma una comunicazione della decisione assunta dal GLO all’amministrazione scolastica, la cui attività deliberativa è di fatto vincolata.
• Onere della Prova e Vincoli di Bilancio: Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura sull’inversione dell’onere della prova. Ha evidenziato che gli enti pubblici non hanno dimostrato l’impossibilità oggettiva di reperire le risorse necessarie per le ore aggiuntive di assistenza, quantificate in “poche migliaia di euro”, considerate “oggettivamente modeste alla luce delle somme caratterizzanti un bilancio regionale”. Citando la Corte Costituzionale (sent. n. 275/2016), il Collegio ha ribadito che “non esistono vincoli di bilancio di fronte alla garanzia incomprimibile di garantire l’effettività dei diritti fondamentali delle persone con disabilità“. Le scelte politiche di assegnazione delle risorse non possono compromettere i diritti fondamentali; le pubbliche amministrazioni devono rimuovere le barriere e trovare altri modi per risparmiare, senza sacrificare i diritti intangibili delle persone disabili. La presenza di studenti come OMISSIS è stata definita un “privilegio” e un “investimento” per la comunità scolastica, prevalendo su ogni logica meramente contabile.
Conclusione Il Tribunale ha confermato la fondatezza della pretesa dei genitori e la sussistenza del periculum derivante dalla parziale possibilità di OMISSIS di partecipare attivamente alle lezioni. Di conseguenza, ha rigettato il reclamo e condannato la Regione Puglia e la Città Metropolitana di Bari, in solido, al pagamento delle spese legali. La sentenza rappresenta un importante precedente a tutela del diritto all’inclusione scolastica, ribadendo la centralità del PEI e l’inderogabilità dei diritti fondamentali di fronte a presunte esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Decreto R.G. 958/2025 Il Tribunale di Bari, Sez. Prima Civile
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Grande riconoscimento da parte dei giudici a favore dei diritti delle persone con disabilità.
È strano che la Provincia di Bari e la Regione Puglia abbiano fatto ostruzione ed opposizione a questo caso di importante inclusione scolastica, quando, invece, devono essere gli Enti preposti che devono favorire le inclusioni….
Grazie al coraggio e alla tenacia della famiglia ed al supporto dell’associazione AMARAM che si è fatta giustizia…..complimenti a voi!!